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Orientamenti Banca d’Italia e possibili scenari di non retroattività della sentenza Lexitor, in materia di riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento

Per i contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della Legge di conversione, con modificazioni, del cd. “Decreto Sostegni bis”, n.106 del 24 luglio 2021, il novellato art. 125-sexies del TUB prevede che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, accogliendo di fatto l’interpretazione dei principi stabiliti dalla Direttiva Europea in seguito alla cd. Sentenza Lexitor.

I contratti dovranno indicare in modo chiaro i criteri di riduzione, specificando se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato; ove non diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato (art. 125-sexies, comma 2).

Inoltre (art. 125-sexies, comma 3), salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

Per contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della menzionata Legge continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

la Banca d’Italia reputa così superate le proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019 dal disposto della nuova previsione di legge (segue il link alla nota dell’1/12/2021 in materia di credito al consumo)

In merito, la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del D.l. 23 maggio 2021, n. 73, sollevata dal Tribunale di Torino, che prevede l’inapplicabilità del nuovo art. 125-sexies ai contratti di cqs e alle relative estinzioni antecedenti l’entrata in vigore della Legge, e con essa la non retroattività della restituzione degli oneri up-front, per esempio quelli che scaturiscono dall’attività di intermediazione del credito.