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Comunicazione congiunta IVASS – B.I. del 17 marzo 2020
Le funzioni di controllo (Compliance e di Internal Audit) delle Banche e degli Intermediari Finanziari dovranno procedere alle verifiche delle politiche di offerta e delle modalità di collocamento contestuale di altri prodotti insieme a un finanziamento e trasmettere gli esiti agli organi collegiali di gestione che dovranno procedere all’esame in sede congiunta con gli organi di controllo entro il 30 settembre 2020;

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La Banca D’Italia e L’Istituto per la vigilanza per le Assicurazioni, con una comunicazione congiunta del 17 marzo 2020, tornano sul tema dell’offerta di prodotti assicurativi abbinati ai finanziamenti ribadendo l’assoluta necessità che le condotte concretamente poste in essere dalle Banche e dagli Intermediari finanziari assicurino la correttezza delle relazioni e l’effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti.

In particolare gli Istituti pongono l’accento su:

  • Polizze PPI (payament protection insurance). Coperture assicurative a protezione del credito (polizza vita e/o danni volta a garantire il rimborso del finanziamento)
  • Polizze a protezione di beni dati in garanzia ( es. polizze incendi a garanzia del mutuo immobiliare)
  • Polizza decorrelate. Polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso ma fornite in abbinamento.

Specifica attenzione riservano alle polizze PPI ribadendo l’esigenza che esse siano ben disegnate, esprimano un valore economico per il cliente, abbiano un prezzo equo e siano collocate in maniera corretta e trasparente rammentando che i due istituti si erano già compiutamente espressi su tema con comunicazione congiunta del 2015. Comunicazione_BI_IVASS_Polizze_abbinate_26.8.2015

Successivamente il quadro di riferimento normativo è stato rinnovato dal Decreto Legislativo n. 68 del 2018 che ha recepito la direttiva europea 97/2016 . A tale normativa sono soggetti anche gli intermediari finanziari di cui all’art. 109, comma 2, lett. d) del CAP quando agiscono nella doppia veste di soggetto che concede il finanziamento e di distributore della copertura assicurativa offerta in abbinamento e a protezione dello stesso.

Dall’analisi delle risultanze delle azioni di vigilanza e dalle segnalazioni della clientela gli Istituti rilevano possibili criticità in merito a:

a) la qualificazione della polizza come obbligatoria (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) o facoltativa;

b) il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “polizze decorrelate”);

c) il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di mis-selling;

d) i conflitti di interessi e il livello dei costi;

e) la corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.

L’elemento di novità che spicca è l’estensione dell’attività di compliance alla verifica, non solo della conformità della modulistica informativa e contrattuale, ma anche dell’assenza di politiche aggressive nella proposizione dell’abbinamento mutuo/surroghe e polizze assicurative.

Ai fini della configurabilità di una condotta non compliant non è sufficiente infatti che le vendite abbinate siano consentite dall’ordinamento e che le informazioni documentali e la modulistica contrattuale siano conformi alle previsioni normative, o che le PPI siano qualificate come facoltative, occorre che il comportamento complessivo del collocatore sia tale da preservare l’integrità del rapporto di fiducia con la clientela e assicuri la correttezza delle relazioni e l’effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti.

1) Qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa

Gli organi direttivi e di controllo degli Intermediari finanziatori devono verificare sotto la propria responsabilità che i prodotti offerti in abbinamento siano correttamente proposti alla clientela.

Nel caso in cui una polizza sia richiesta come obbligatoria o come condizione necessaria per ottenere il finanziamento a determinate condizioni, devono darne preventiva comunicazione, anche attraverso i propri siti web, in modo da consentire all’interessato di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti. In tale ultimo caso sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato.

Le polizze qualificate come facoltative devono essere effettivamente prospettate alla clientela quale servizio aggiuntivo opzionale, evitando nei colloqui di vendita l’utilizzo di espressioni finalizzate a incutere nel cliente timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza. Questa, in particolare, deve essere espressamente richiesta dal cliente e non può in alcun modo condizionare la concessione del finanziamento.

La corretta qualificazione dei servizi deve formare oggetto di verifica periodica a cura delle funzioni di controllo interno. L’attenzione del cliente sulla tipologia di prodotto concretamente acquistato va richiamata anche attraverso la c.d. welcome letter con la quale gli operatori, subito dopo la stipula della polizza, riepilogano al cliente le caratteristiche delle coperture assicurative sottoscritte e richiamano la facoltà di recesso. Il costo delle polizze obbligatorie deve essere incluso nel costo totale del credito ai fini del calcolo del TAEG

2) Collocamento in abbinamento di polizze decorrelate

Nel caso di abbinamento al finanziamento di polizze a premio unico prive di collegamento funzionale con il finanziamento ( cd polizze decorrelate) IVASS ha evidenziato e segnalato all’AGCM possibili casi di pratiche commerciali scorrette da parte di Intermediari Finanziari che imponevano di fatto, come condizione per accedere al finanziamento, la sottoscrizione di polizze a premio unico anticipato finanziato dalla banca o dall’intermediario finanziario che le collocava, prive di collegamento funzionale con il finanziamento. In tali casi , rammentano IVASS e Banca d’Italia, l’AGCM non ha irrogato sanzioni solo in presenza:

  • di un lasso di tempo di almeno 7 giorni tra la concessione del finanziamento e la stipulazione della polizza;
  • dell’impegno a non finanziare il premio assicurativo.

3) il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di mis-selling;

Al fine di evitare fenomeni di mis-selling (vendita fraudolenta o abusiva o comunque non conforme alle esigenze del cliente), le funzioni di controllo interno degli intermediari e delle imprese di assicurazione devono adottare iniziative supplementari per verificare il livello di customer satisfaction (es. telefonate ad un campione di clienti per verificare l’effettiva scelta di sottoscrivere i prodotti abbinati, di comprensione dei relativi costi e dei benefici attesi) e la condotta della rete (es. mediante indagini di mystery shopping); andrà inoltre verificata l’esistenza di eventuali pressioni interne per il collocamento di determinati prodotti (es. attraverso colloqui individuali da parte di personale delle funzioni di controllo con gli addetti). A tal fine dovranno riservare adeguata attenzione alla formazione delle reti distributive e prendere in considerazione le lamentele della clientela, potenziali indicatori di anomalie dell’attività di vendita.

4) i conflitti di interessi e il livello dei costi;

Gli intermediari e la Banche dovranno porre particolare attenzione ad indicatori quali:

  • potenziali conflitti di interesse, come nel caso di accordi commerciali tra il soggetto promotore della polizza ed il soggetto erogante il finanziamento;
  • squilibri tra il costo dell’attività di collocamento delle polizze assicurative e il compenso percepito.

Le verifiche da parte della funzione di internal audit dovranno svolgersi almeno ogni due anni e dovranno essere adottati i necessari interventi correttivi che possono includere:

  • campagne di formazione agli addetti alla vendita;
  • campagne di informazione per la clientela;
  • la revisione degli schemi contrattuali;
  • la revisione degli accordi distributivi;
  • la revisione dei sistemi di remunerazione della rete di vendita.

5) la corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.

Il cliente ha diritto di recedere da un contratto di finanziamento in qualsiasi momento e l’intermediario finanziario dovrà attivarsi per l’estinzione anticipata anche della polizza assicurativa e per la restituzione al cliente dei relativi premi non goduti in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. Resta ferma la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa. Nei casi di surroga dei finanziamenti, policy e modalità di vendita non devono condizionare la libera determinazione dei consumatori, che non devono essere indotti a recedere da contratti di assicurazione di cui sono già titolari per sottoscrivere polizze distribuite dall’istituto surrogante.

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In relazione a tali ambiti le banche e gli intermediari finanziari dovranno procedere a una verifica delle proprie politiche di offerta e delle modalità di collocamento contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento e le imprese di assicurazione dovranno verificare il disegno e le politiche di offerta e collocamento dei propri prodotti assicurativi collocati o destinati al collocamento in abbinamento a un finanziamento E’ quindi richiesto alle funzioni compliance e internal audit di verificare il rispetto da parte dell’Intermediario:

– della conformità delle condotte tenute dall’intermediario al complesso delle disposizioni applicabili (sia relative ai prodotti bancari che a quelli di natura assicurativa);

– dell’idoneità dei processi e della normativa interna in materia di polizze abbinati ai finanziamenti;

– della possibile esposizione ai rischi operativi, legali e reputazionali derivanti dal contenzioso con la clientela (esposti, reclami, ricorsi ABF);

– dell’esposizione ai rischi operativi, legali e reputazionali derivanti richiami o sanzioni comminate dalle autorità competenti (Banca d’Italia, IVASS e AGCM)

– delle azioni di rimedio necessarie per rimuove tempestivamente le aree di debolezza ed innalzare il livello di tutela della clientela.

– del rispetto, nella collocazione dei prodotti assicurativi dei principi cardine della direttiva IDD tra i quali:

1) l’obbligo di agire con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e di fornire ai contraenti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

2) la necessità di adottare misure idonee a identificare e gestire i conflitti di interesse e di mantenere e applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di evitare che eventuali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti;

3) l’obbligo di acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste e le esigenze dello stesso al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto e di fornire informazioni oggettive sul prodotto assicurativo al fine di consentire al contraente di prendere una decisione informata;

4) l’obbligo, in tema di product oversight and governance, di distribuire il prodotto al cliente target per il quale è stato disegnato e di garantire nel continuo il value for money del prodotto stesso.

Gli esiti delle verifiche condotte in tema dalle funzioni di controllo dovranno essere condivise con gli organi collegiali di gestione e controllo dell’intermediario entro il 30 settembre 2020. Laddove tali esiti rilevino carenza significative esse dovranno essere note alla Vigilanza comprensive di un dettagliato piano di rimedio. Si attribuisce la responsabilità in capo agli organi collegiali di gestione e di controllo (CdA e Collegi Sindacali) di esaminare gli esiti delle suddette verifiche, in seduta congiunta, entro il entro il 30 settembre 2020.

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2020/17-03/Comunicazione_BI_IVASS_Polizze_abbinate_17.3.20.pdf