GLI OBBLIGHI DEGLI ISTITUTI, LE MISURE ADOTTATE, I RIMEDI
– Cosa si intende per sovraindebitamento
Si parla di sovraindebitamento quando il debitore non è in grado di rimborsare in maniera regolare i propri debiti, considerando le disponibilità economiche dei successivi dodici mesi.
Più tecnicamente Il Codice della crisi d’Impresa (decreto legislativo 12/1/2019 n. 14), definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative … e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c)
– Misure preventive
Seguendo le indicazioni fornite da Banca d’Italia nelle sue guide, prima di chiedere un prestito è necessario fare una valutazione della sostenibilità delle rate, valutare cioè se le proprie entrate siano sufficienti per pagare le rate nel tempo: anche quelle di più piccolo importo possono influire sulla sostenibilità complessiva. È necessaria un’accurata pianificazione che consideri spese ed entrate, un consiglio di tipo pratico è cercare di evitare che le rate superino il 30% delle entrate stabili. È importante fare questa valutazione di sostenibilità non solo all’inizio, quando si deve decidere se prendere un prestito, ma anche periodicamente, per poter intercettare tempestivamente le prime difficoltà.
La valutazione deve essere compiuta anche dagli Istituti di credito prima di concedere un prestito. Le Banche sono infatti tenute a valutare la capacità di rimborso (il “merito di credito”), prima della sottoscrizione del contratto, assicurandosi che gli impegni assunti dal cliente siano coerenti con le sue esigenze e la sua situazione finanziaria.
– Per quanto concerne specificamente i consumatori
la necessità della valutazione preventiva del merito creditizio al fine di evitare problemi di sovra indebitamento è ribadita dalla recente Direttiva 2023/2225/UE (CCD II), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive – CCD) alla quale gli Stati Membri si dovranno adeguare entro il 20 novembre 2025 adottando le necessarie disposizioni legislative. La CCD II prevede, all’art. 18 che gli Stati membri dispongano, prima della conclusione di un contratto di credito, che l’Istituto ( creditore) debba effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore ai fini della verifica delle prospettive di adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto. Gli intermediari del credito (intendendosi per tali ai sensi del punto 12 della direttiva le persone fisiche e giuridiche che dietro remunerazione presentano, propongono o assistono i consumatori nelle attività precontrattuali ovvero coloro che concludono in nome e per conto del creditore contratti di credito con il consumatore) devono trasmettere al creditore le informazioni necessarie, ottenute dal consumatore per consentirgli la valutazione del merito creditizio.
L’Istituto deve verificare le informazioni ricevute , se necessario attingendo a documentazione verificabile in maniera indipendente e può erogare il credito solo quando la valutazione del merito creditizio indichi che gli obblighi previsti dal contratto saranno verosimilmente adempiuti.
La direttiva prevede altresi che gli stai membri debbano adottare misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito includendo l’informazione, l’educazione dei consumatori compresi gli avvertimenti sui rischi connessi al mancato pagamento o al sovra indebitamento evitando di concedere prestiti in modo irresponsabile o senza preventiva valutazione del merito creditizio, e apprestino la necessaria vigilanza. (considerato punto 53) ritenendo essenziale che la capacità del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula del contratto (considerato punto 54).I creditori dovrebbero altresì dotarsi di procedure e politiche per l’individuazione dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie al fine di garantire che essi possano essere efficacemente indirizzati verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili (considerato punto 81)
– In caso di sovraindebitamento – misure preventive
La Banca d’Italia nelle sue guide consiglia, all’emergere delle prime difficoltà a ripagare le rate, di rivolgersi all’intermediario che ha concesso il prestito, per cercare insieme una soluzione. Nel caso di prestiti assistiti da garanzie immobiliari le banche hanno un vero e proprio obbligo di assistenza dei debitori in difficoltà nei pagamenti.
Le soluzioni più frequenti possono essere:
- una rinegoziazione cioè una modifica delle condizioni del contratto, per esempio un allungamento della durata per ridurre l’ammontare della rata e facilitarne così il pagamento.
- una sospensione temporanea del pagamento delle rate, che di solito ha un costo perché dopo la sospensione si rimborseranno anche gli interessi “aggiuntivi” che sono maturati durante il periodo di sospensione e anche il piano di ammortamento si allungherà rispetto alla data di scadenza originariamente prevista.
- un rifinanziamento totale o parziale del debito complessivo, che consiste nella richiesta di un nuovo prestito che verrà utilizzato per estinguere i prestiti precedenti per i quali il cliente si trova in difficoltà nei pagamenti.
– In caso di sovraindebitamento – procedimenti
Se tali attività non sono percorribili o non portano ad una soluzione, il codice della crisi d’impresa (decreto legislativo 12/1/2019 n. 14) prevede che le persone fisiche e i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possano ricorrere a tre procedure:
- a) la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73). Riservata al consumatore prevede la presentazione ai creditori, da parte del consumatore sovra indebitato con l’ausilio dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) , di un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma. L’OCC deve indicare, nella relazione che accompagna il piano, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore ai fini della concessione del finanziamento
- b) il concordato minore (artt. 74-83) rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative, e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ( non si applica al consumatore). Il concordato minore è una proposta, predisposta dal debitore, che prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento.
- c) la liquidazione controllata del sovraindebitamento (artt. 268 – 277). Prevede il ricorso al Tribunale presentato dal debitore con l’assistenza dell’OCC che predispone e allega una relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda . Il Tribunale se ne ricorrono i requisiti dichiara l’apertura della liquidazione controllata, nomina il liquidatore, assegna termine ai terzi per le domande di ammissione e gli altri adempimenti necessari . Il liquidatore procede alla vendita dei beni e alla ripartizione dell’attivo secondo criteri di graduazione e della proporzionalità.
Ofelia Consulting Srl
Avv. Marco Cerocchi