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Comunicazione OAM n. 28/2021: i necessari adempimenti che impattano sui requisiti organizzativi dei Mediatori

Con Comunicazione n. 28 del 2021 l’OAM ha integrato le Linee Guida sui requisiti organizzativi, già pubblicate nel 2014, invitando gli iscritti ad integrare contratti e procedure, riguardati i propri Dipendenti e Collaboratori a contatto con il pubblico, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività e il tempestivo esercizio dei controlli rispetto agli adempimenti che li riguardano direttamente.

Gli iscritti dovranno, pertanto, procedere all’integrazione dei contratti in corso, e all’inserimento nei futuri contratti con i propri Collaboratori, di apposita clausola che preveda l’obbligo di assumere comportamenti di massima collaborazione e cooperazione con l’Organismo di Vigilanza, prevedendo apposite conseguenze, per la violazione di tale obbligo, che possono giungere sino alla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda i Dipendenti degli iscritti l’obbligo di collaborazione dovrà essere comunicato agli stessi come disposizione integrativa degli obblighi di conformazione già previsti nel codice disciplinare e nelle procedure interne. Tale obbligo rileverà ai fini disciplinari con sanzione graduale in relazione al comportamento contestato.

“È fatto obbligo ai collaboratori a contatto con il pubblico di adempiere ai propri obblighi contrattuali nel massimo rispetto della disciplina del settore e di assicurare la massima cooperazione con L’Organismo di Vigilanza in caso di attività di controllo mettendo tempestivamente a disposizione del personale ispettivo e dell’Organismo i documenti e le informazioni richieste. La violazione di tale obbligo sarà considerata inadempimento agli obblighi previsti dal contratto con le conseguenze ivi previste che potranno giungere, in relazione all’inadempimento contestato dall’Istituto di Vigilanza, sino alla risoluzione del contratto stesso.”

“Nell’ambito degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro è fatto obbligo ai dipendenti a contatto con il pubblico di adempiere alla propria prestazione lavorativa nel massimo rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite e di assicurare la massima cooperazione con L’Organismo di Vigilanza in caso di attività di controllo mettendo tempestivamente a disposizione del personale ispettivo e dell’Organismo i documenti e le informazioni richieste. La violazione di tale obbligo sarà considerata inadempimento agli obblighi previsti dal contratto di lavoro rilevante ai fini disciplinari con la procedura di cui all’art. 7 della Statuto dei Lavoratori e della Contrattazione collettiva applicata. L’eventuale sanzione sarà correlata alla gravità dell’inadempimento contestato dall’Istituto di Vigilanza.”

I Mediatori Creditizi dovranno, inoltre, assicurare, anche attraverso apposite procedure interne, che Dipendenti e Collaboratori a contatto con il pubblico adottino comportamenti volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza nell’attività di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti bancari e finanziari, attraverso l’individuazione di “Target marker” e il monitoraggio sull’adeguatezza del singolo prodotto alle esigenze del consumatore.

Ofelia Consulting S.r.l. è a vostra disposizione per consulenze e/o assistenza operativa anche su queste tematiche.