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Banca D’Italia – comunicato agli Intermediari – segnalazione alla Centrale Rischi

La Banca d’Italia, con comunicato stampa del 18 aprile, ha fornito alcune precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020, cd. Cura Italia, approvato in via definitiva il 24/4/20.
Tra le misure previste nel D.L. n. 18/2020 l’art. 56 co. 2 dispone che :

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Alla luce di quanto sopra, la Banca d’Italia nel comunicato del 18 aprile, che integra quello del 23 marzo, ha sottolineato come gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi riferite alle micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing e delle altre misure a sostegno della liquidità previste per l’emergenza epidemiologica in corso, precisando che, con riferimento alle disposizioni normative indicate nel documento, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

In particolare, gli intermediari non dovranno segnalare:

1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del D.L..

2) rate scadute – in quanto sospese – nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’art. 56, co. 2, lett. c);

Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

Gli stessi criteri dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto Cura Italia, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.

Banca d’Italia Comunicato 18.4.20

Banca d’Italia – comunicato 23.3.20