L’art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 231/2007 ha introdotto l’obbligo per tutti i destinatari di procedere all’analisi e alla valutazione dei rischi ML/TF, tenendo conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti.
L’autovalutazione del rischio prevista dall’art. 15 del Decreto si distingue dal procedimento di adeguata verifica regolato agli artt. 17 e seguenti; il secondo è l’analisi della singola operazione al fine di valutare la possibilità della presenza di rischi AML connessi alla stessa, mentre la prima rivolge l’analisi all’intera operatività del soggetto obbligato per una verifica generale del rischio AML analizzata secondi i citati parametri tipologici e geografici della Clientela e dell’operazione. Tale operazione, deve essere svolta con una periodicità, almeno annuale, che varia a seconda della tipologia dei rischi rilevati e al loro mutare.
L’esame si articola in tre fasi:
– identificazione del rischio inerente (valutando fattori come tipologia di clientela, area geografica e servizi offerti);
– analisi della vulnerabilità (valutando i presidi di controllo interni come formazione e procedure);
– determinazione del rischio residuo (il rischio non mitigato).
Tale attività costituisce un presupposto essenziale per assicurare agli intermediari finanziari una piena consapevolezza delle minacce cui sono esposti e della solidità dei presìdi adottati per fronteggiarle e favorisce l’adozione di misure tempestive (quarta fase) per il superamento delle debolezze esistenti, approntando le azioni correttive in grado di mitigare i rischi individuati.
Ulteriori indicazioni sulle modalità di conduzione della valutazione e sui fattori di rischio da considerare, sia di carattere generale che riferibili a specifici settori di attività, sono contenute negli Orientamenti dell’EBA relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2021/02).
Da ultimo il recente Regolamento (UE) 2024/1624 (“AMLR”), in vigore dal prossimo 10 luglio 2027 assegna all’AMLA, l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dallo stesso regolamento, il compito di armonizzare le norme e ridurre le divergenze tra legislazioni nazionali e definire orientamenti per individuare i requisiti minimi dell’esercizio e le fonti informative aggiuntive da tenere in considerazione nella valutazione.
La Banca d’Italia con provvedimento del 26 marzo 2019 e successive modificazioni e integrazioni (vedi circolare 1/8/2023), ha dettato le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo indirizzate a Banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, intermediari e società finanziarie iscritte ai sensi dell’art 106 Tub, IMEL, IP, soggetti eroganti micro-credito iscritti ai sensi dell’art. 111 tub, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti (Disp Preliminari- destinatari).
La parte VII del provvedimento è riservata alla valutazione dei rischi di riciclaggio e contiene le indicazioni per la sua valutazione e determinazione.
Il 23 ottobre 2025 Banca d’Italia ha pubblicato nuove raccomandazioni nell’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte degli enti vigilati, evidenziando come l’’affidabilità e la completezza dell’autovalutazione rivestano rilevanza cruciale nell’ambito della supervisione AML/CFT della Banca d’Italia in quanto gli esiti dell’esercizio di autovalutazione costituiscono un importante strumento informativo per apprezzare la percezione che gli intermediari hanno del proprio profilo di rischio e valutare l’effettiva capacità di presidiare le aree di vulnerabilità individuate. La responsabilità della valutazione è attribuita alla funzione antiriciclaggio in raccordo con le altre funzioni interessate che deve essere fornita di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate.
Il documento individua e diffonde quindi delle buone prassi, al fine di promuovere l’adozione da parte di tutti gli intermediari di approcci all’esercizio più evoluti e strutturati, tenuto conto del principio di proporzionalità e delle specificità operative e organizzative.
Il documento evidenzia quali buone prassi:
- che l’esercizio di autovalutazione sia condotto con la partecipazione di risorse con profili professionali ed esperienze diversificati, in grado di apportare competenze specifiche in materie giuridiche, economico aziendalistiche, statistico-quantitative, di gestione dei rischi e di conformità alle norme;
- che la disciplina del processo di autovalutazione sia estesa alle funzioni aziendali coinvolte, definito l’iter procedurale e le metodologie impiegate per determinare il livello di rischio inerente, le vulnerabilità e il rischio residuo;
- che siano indicate le fonti informative esterne, aggiuntive rispetto a quelle indicate dalle Disposizioni; evidenziati gli strumenti e gli applicativi di supporto utilizzati nelle fasi di raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni e specificati i presìdi di controllo e di revisione attivati, in particolar modo per garantire la qualità dei dati;
- che sia adottato un approccio strutturato e integrato alla valutazione dei rischi, che coniughi l’analisi qualitativa con l’impiego sistematico di evidenze oggettive;
- che sia assicurato un adeguato coordinamento tra l’avvio di nuove opportunità di sviluppo commerciale e gli esiti del processo di autovalutazione;
- che si proceda, in caso di nuova operatività, a un’analisi di scenari alternativi, con la formulazione di stime sull’evoluzione del rischio ML/TF in funzione di differenti condizioni operative o di mercato.
- Che siano promossi meccanismi di diffusione all’interno dell’azienda dei risultati dell’esercizio di autovalutazione al fine di accrescere la consapevolezza e l’adesione del personale agli obiettivi di presidio del rischio;
- Che nei gruppi d’imprese l’autovalutazione si fondi su categorie comuni e su un’architettura dei dati integrata e documentata a livello consolidato e che la capogruppo assicuri un coordinamento efficace degli esercizi condotti da tutte le società del gruppo, impartendo istruzioni sui tempi e sulle modalità di contribuzione all’esercizio, definendo il piano delle attività, la struttura delle informazioni da fornire e le relative modalità di trasmissione
- Che sia assicurata la conduzione, da parte della funzione di revisione interna, di verifiche periodiche sull’esercizio di autovalutazione dei rischi.
All’interno del documento, per ogni “buona prassi” evidenziata, sono riportate schede esplicative con ulteriori suggerimenti ed esempi.
Il documento, come visto, è diretto agli intermediari finanziari e ai soggetti vigilati da Banca d’Italia, ma gli altri soggetti obbligati ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 231/07, indicati nell’art.3 dello stesso decreto, operanti nel settore finanziario, potranno trovare nelle linee guida della Banca d’Italia, applicate secondo il criterio proporzionale più volte richiamato, in relazione alla propria dimensione ed operatività, un valido aiuto nella redazione del documento di autovalutazione.
BI 23.10.2025 Raccomandazioni sull’esercizio di autovalutazione dei rischi