Con l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti congiunti di EBA (European Banking Authority) e ESMA (European Securities and Markets Auhtority), Banca d’Italia dichiara all’Autorità Bancaria Europea di dare attuazione al Titolo IX degli Orientamenti congiunti di EBA ed ESMA in materia di valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2021/06).
Il Titolo IX degli Orientamenti prevede che, in ragione dell’urgenza connessa con l’adozione di misure di intervento precoce o di azioni di risoluzione, la valutazione dell’idoneità da parte dell’Autorità di vigilanza debba avvenire dopo la nomina e in tempi celeri (orientativamente, entro un mese dalla notifica della sostituzione) nelle seguenti ipotesi: a) nomina di nuovi esponenti aziendali da parte della banca o SIM a seguito dell’adozione del potere di rimozione; b) nomina di nuovi esponenti aziendali da parte della banca o SIM in risoluzione, anche per effetto dell’esercizio delle prerogative sociali da parte dell’Autorità di risoluzione.
Inoltre, che siano in essere procedure per consentire il tempestivo scambio di informazioni tra Autorità di vigilanza e Autorità di risoluzione e l’efficace esercizio dei rispettivi poteri.
Il Titolo IX degli Orientamenti si applica, a partire dal 31 dicembre 2021, integrando il quadro normativo nazionale in materia di valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali nell’ambito dell’adozione di misure di intervento precoce e dell’avvio della risoluzione.
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