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Antiriciclaggio: aggiornamento delle disposizioni per la conservazione dei documenti.

Con provvedimento del 24 marzo 2020 la Banca d’Italia ha aggiornato le modalità per la conservazione dei dati ai fini dell’antiriciclaggio, prevedendo che i soggetti destinatari di tali disposizioni (tra cui gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento) si adeguino entro il termine del 31 dicembre 2020.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del provvedimento, i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati e resi disponibili alla Banca d’Italia e alla UIF dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo, anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/2020.03.25-conservazione-dati/Disposizioni-conservazione-24-marzo-2020.pdf