Con provvedimento del 24 marzo 2020 la Banca d’Italia ha aggiornato le modalità per la conservazione dei dati ai fini dell’antiriciclaggio, prevedendo che i soggetti destinatari di tali disposizioni (tra cui gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento) si adeguino entro il termine del 31 dicembre 2020.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del provvedimento, i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati e resi disponibili alla Banca d’Italia e alla UIF dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo, anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria.