Con nota n. 39 del 28/8/2024, che integra la nota n. 15 del 2021, la Banca d’Italia ha comunicato all’EBA (European Banking Authority) di volersi conformare agli “orientamenti” in materia di fattori di rischio emanati dalla stessa (EBA/GL/2024/01) che assumono pertanto il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto previsto nella comunicazione della Banca d’Italia del 17/7/2019.
- Oggetto: le integrazioni EBA aggiungono indicazioni specifiche per gli intermediari che operano in cripto-attività e introdotte limitate modifiche alla parte generale e ad alcuni Orientamenti settoriali (es. correspondent banking, retail banking) per introdurre fattori di rischio specifici per l’attività in cripto.
- Destinatari: la nota si applica ai “Destinatari” delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.
- Data di applicazione: a partire dal 30 dicembre 2024.
- Disposizioni di riferimento:
- Articoli 17, 18, paragrafi 4, 5, e 6 e 19 bis della Direttiva (UE) 2015/849;
- Articolo 7 e Titolo II, Capo I, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 e successive modifiche.