Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il d.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
La normativa, già in vigore per le imprese che occupano più di 250 dipendenti, dal 17 dicembre 2023 si applica anche alle imprese che hanno impiegato nell’ultimo anno tra 50 e 249 dipendenti ed a particolari categorie di soggetti.
Il decreto amplia le tutele poste a garanzia di chi segnala la presenza di illeciti di cui viene a conoscenza in ambito lavorativo, estendendo l’ambito di applicazione e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni.
Le aziende che rientrano nell’ambito applicativo delle nuove norme dovranno predisporre canali interni di segnalazione anche attraverso piattaforme informatiche che garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La finalità della norma è proprio quella di impedire di risalire alla identità della persona segnalante per:
1) tutelare la spontaneità della segnalazione e promuoverne l’iniziativa;
2) impedire conseguentemente anche la possibilità ipotetica di attuare pratiche ritorsive;
Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni ( ma vedi linee guida ANAC che reputano email e PEC inidonee a garantire la riservatezza) , che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.
Le aziende dovranno adottare apposite procedure che regolino le modalità di presentazione delle segnalazioni, garantendo la tutela del segnalante, il procedimento e i tempi di evasione della segnalazione e le modalità di acquisizione di osservazioni scritte e documenti da parte della persona coinvolta.
Le informazioni in merito alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni dovranno essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro nonché accessibili alle persone che non frequentano i luoghi di lavoro ma che comunque intrattengono con la Società un rapporto giuridico e pubblicate sul proprio sito internet in una sezione appositamente dedicata.
Ove non siano previsti canali di segnalazione interna o nel caso in cui alla segnalazione interna non sia stato dato seguito, è prevista la possibilità di segnalazione esterna (ANAC). E’naturalmente sempre possibile la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati
- anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.Lgs. 231/2001.
Per quanto riguarda i Mediatori Creditizi riteniamo che la normativa sia applicabile agli stessi anche sotto il limite numerico dei 50 dipendenti in virtù della loro appartenenza ad un settore sensibile .
L’art. 2 del Decreto al punto a) definisce infatti “violazioni” anche gli “illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’unione Europea relativi al settore dei mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del terrorismo”.
Al punto q) definisce soggetti del settore privato (evidentemente con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo della norma), i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato, anche se non raggiungono la media dei 50 lavoratori.
Nell’allegato, nella parte II tra le citate normative al punto i) troviamo il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 che modifica il decreto legislativo 231/2007 e ne sostituisce il titolo I.
La citata norma, così modificata, vede – all’art. 3, punto 3 – i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria tra i soggetti destinatari sotto la voce “altri operatori finanziari”.
In virtù della lettura combinata delle citate norme si ritiene pertanto che mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria rientrino nell’ambito di applicazione della citata normativa (231/2007 cosi come modificata dal D. Legislativo 90/2017) e quindi vadano inclusi nell’applicazione del D. Lgs 24/2023 prescindendo dalla consistenza numerica dei dipendenti.
COSA SI PUO’ SEGNALARE
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
CANALI DI SEGNALAZIONE
- interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
A COSA NON SI APPLICA
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell’allegato al decreto)
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
- Ulteriori esclusioni dell’ambito applicativo sono previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 1, che non fa rientrare nella disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; e altre specifiche fattispecie ivi indicate nelle quali analoga tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall’ordinamento, nazionale ed europeo.
TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni dovranno essere effettuati, rilasciando idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati – GDPR.
I Titolari del trattamento, dovranno definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
LE SANZIONI
L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
Per approfondimenti, procedure o canali di comunicazione potete contattarci a info@ofeliaconsulting.it
In allegato:
– linee guida ANAC –Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 versione estesa