Ci eravamo già interessati degli accordi tra gli Istituti di credito e gli Ordini dei Dottori Commercialisti per la costituzione e messa a disposizione delle imprese di un canale privilegiato, snello ed efficiente, di accesso al credito e di dialogo con le Banche; un dialogo favorito proprio dalla figura del commercialista e dalla sua esperienza e preparazione specifica.
A seguito del prolificarsi di tali intese in tutto il territorio nazionale, l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi), ha ritenuto necessario fissare dei paletti all’attività del Commercialista nel favorire l’accesso al credito per i propri clienti, evidenziando, con comunicazione n. 25/20, che, al di fuori del perimetro indicato, l’attività poterebbe essere considerata esercizio abusivo di attività riservata ai mediatori creditizi, in violazione dell’art. 140-bis del Testo Unico Bancario (TUB). (vedi post del 20/4/2020)
Immediata la reazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti attraverso una nota (1) della Commissione Finanza e Controllo la quale evidenzia, in primo luogo, che il D.Lgs 28 giugno 2005 (legge professionale), all’art. 1 comma 2, precisa che formano oggetto delle professione, tra l’altro, le attività relative a:
b) le perizie e le consulenze tecniche;
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
comma 3
Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per
l’espletamento delle seguenti attività:
(omissis)
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche;
l) l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m) l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici;
n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
(omissis)
E’ la stessa legge costitutiva dell’Ordine, pertanto, continua la nota, che riserva ai Commercialisti la consulenza d’impresa e la competenza tecnica nella redazione di giudizi in merito ai bilanci, anche ai fini dell’ottenimento del credito, nonché alla redazione ed asseverazione di Business Plan, e alla redazione ed asseverazione di informative relative alla sostenibilità delle imprese (che si esplica nella valutazione di un rating anche ai fini creditizi). Tutte attività evidentemente correlate all’ottenimento di finanziamenti all’impresa da parte di terzi.
Alla luce di detta previsione l’Ordine ritiene incomprensibile e inaccettabile il contenuto della comunicazione dell’OAM che, a parere dell’Associazione, limita la consulenza ad un “mero ed eventuale apporto fattuale connesso al servizio di preparazione e compilazione del set di documentazione fiscale e contabile”.
L’attività di mediazione, secondo l’Ordine, non si può estendere alla consulenza aziendale che solo un Dottore Commercialista ha competenza di esercitare e pertanto l’eventuale accompagnamento da parte di un Dottore Commercialista, rappresenta una buona prassi gestionale per migliorare il dialogo Banca / Impresa prima, durante e anche dopo la concessione del credito.
In sostanza, conclude l’Ordine, “mentre il mediatore creditizio assolve a solo un momento della attività finanziaria, assolto il quale cessa il rapporto con il cliente, è il Dottore Commercialista ad essere presente prima durante e dopo la concessione del credito, ed è fuorviante imporre di limitarne l’attività in un momento definitorio della gestione finanziaria d’impresa.”.
Indubbiamente, così come impostata, la posizione dell’Ordine dei dottori Commercialisti è comprensibile e fondata su evidenti supporti legislativi.
A ben veder il problema di possibili ingerenze professionali trova la sua speculare problematica nel divieto di prestare consulenza imposto dall’OAM agli agenti e mediatori finanziari. Sul punto l’OAM è intervenuto in più occasioni. Dapprima con comunicazione n. 2/13, successivamente con comunicazione 16/17 e da ultimo con comunicazione 22/2019.
In tale ultima comunicazione L’OAM – allargando le maglie rispetto alla comunicazione del 2016 nella quale aveva rammentato agli iscritti che l’attività di consulenza poteva essere prestata solo quando questa risultasse “strumentale” all’attività tipica del mediatore di “messa in relazione” e mai svincolata ed autonoma – precisa che l’attività di consulenza può essere svolta dal mediatore creditizio quale attività “connessa e strumentale” a quella principale (dunque non strettamente correlata alla “messa in contatto” alle seguenti condizioni:
a) dell’obbligo di prevalenza dell’attività tipica di mediazione rispetto alla prestazione di servizi di consulenza svincolata, da considerarsi pertanto connessi e strumentali alla prima;
b) degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente nei confronti del cliente (comunicazione del compenso percepito dalla consulenza, ai fini del corretto calcolo del TAEG) ove il servizio di consulenza sia diversamente prestato in via funzionale e prodromica rispetto ad una successiva o contestuale attività tipica di “messa in relazione”, circostanza questa che occorre valutare effettivamente caso per caso, unitamente al rispetto del requisito sub a).
Tenendo presente quanto sopra, riteniamo che gli ambiti e i rispettivi ruoli siano evidentemente differenti e ben delineati dalle rispettive leggi regolatrici e dalla normativa secondaria e quindi sia abbastanza facile, anche attraverso l’utilizzo del criterio della prevalenza, individuare quali soggetti dei rispettivi Ordini e Elenchi, contravvenendo alla citata normativa, effettuino sconfinamenti nell’altrui professione.