Con la pubblicazione da parte dell’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) della Circolare n. 70/26, pubblicata il 26 giugno 2026, prende forma il Registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. “Registro dei Merchant”) previsto dall’art. 12-bis del D.Lgs. n. 141/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 212/2025.
La norma, pur precisando (art. 12-bis) che la presentazione o proposta ovvero conclusione di contratti di finanziamento da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi (c.d. “Merchant”) – sulla base di apposite convenzioni stipulate con Banche, Intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati all’erogazione del credito unicamente per l’acquisto di beni mobili o mobili registrati e servizi offerti – non costituisce intermediazione del credito, impartisce disposizioni volte a garantire la trasparenza del mercato e nei rapporti con il cliente e prevede un meccanismo di registrazione e di controllo modulato in ragione della dimensione dell’impresa. Tale meccanismo consentirà all’OAM di svolgere una più efficace attività di vigilanza a tutela dei consumatori.
Tutti i Merchant, indipendentemente dalla struttura dimensionale, nel momento in cui propongono e concludono contratti di credito a titolo accessorio anche nella forma della dilazione di pagamento gratuita sono soggetti al rispetto “ove compatibile” della disciplina di cui al capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario (Credito ai Consumatori) nonché delle disposizioni previste dall’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 141/2010 (requisiti stabiliti dall’OAM).
Diversa è la disciplina in relazione alla dimensione aziendale del Merchant.
Le Grandi imprese:
i Merchant con un totale attivo > 25 milioni – Ricavi netti > 50 milioni – numero medio dipendenti > 250
- che operano come intermediari del credito a titolo accessorio – “Merchants Intermediari” (presentando, proponendo o concludendo contratti di finanziamento di Banche/Intermediari finanziari convenzionati)
- che offrono direttamente dilazioni di pagamento gratuite – “Merchants creditori” (salvo i casi di esenzione: dilazioni inferiori a 50 gg dalla consegna/prestazione o vendite a distanza con pagamento eseguito entro 14 gg dalla consegna/prestazione)
- sono obbligati all’iscrizione nel Registro. I Merchant Intermediari attraverso l’Istituto di credito convenzionato e i Merchants Creditori direttamente e in via autonoma. I dati da comunicare sono contenuti, rispettivamente, negli allegati “A” (Merchants Intermediari) e “B” (Merchants creditori) della Circolare OAM n. 70/26;
- versano un contributo di iscrizione/vigilanza all’OAM direttamente (Merchants creditori) o attraverso l’Istituto di credito (Merchants Intermediari) – salvo, in questo ultimo caso, il diritto al rimborso del contributo versato da parte del Merchant;
- sono soggetti a un regime di controllo diretto da parte dell’OAM che può prevedere richieste documentali e ispezioni in sede anche avvalendosi della Guardia di Finanza;
- sono soggetti a sanzioni per la violazione della disciplina (norme sul Credito ai consumatori e ulteriori prescrizioni stabilite dall’OAM ai sensi dell’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 141/2010), per la mancata o tardiva comunicazione delle informazioni o dei documenti richiesti o in caso di ostacolo alle attività di vigilanza OAM. Le sanzioni possono andare dalla sospensione dall’esercizio dell’attività di offerta di credito accessorio da 10 gg a 3 mesi, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 sino al 10% del fatturato. Sanzione quest’ultima che si applica, insieme alla inibizione dall’attività di offerta di credito accessorio, anche in caso di mancata iscrizione nel Registro.
Le Piccole imprese:
nei confronti dei Merchant che si qualificano come micro, piccole e medie imprese (PMI) secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, ovvero:
totale attivo < 25 milioni – Ricavi netti < 50 milioni – numero medio dipendenti < 250
sia che operino come intermediari del credito a titolo accessorio, sia che offrano direttamente dilazioni di pagamento gratuite superiori a 50 gg dalla consegna/prestazione o vendite a distanza con pagamento oltre 14 gg dalla consegna/prestazione, è previsto un regime di controllo semplificato in quanto:
- non sono soggetti a obbligo di iscrizione nel Registro;
- sono soggetti a controlli dell’OAM solo su segnalazione “di ogni soggetto interessato”, inclusi Banche e altri Intermediari finanziari (in questo caso è previsto il versamento di un contributo all’OAM a copertura delle spese di istruttoria);
- sono soggetti ad un regime di vigilanza OAM solo cartolare e a distanza;
- sono soggetti a sanzioni per la violazione della disciplina (norme sul Credito ai consumatori e ulteriori prescrizioni stabilite dall’OAM ai sensi dell’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 141/2010), per la mancata o tardiva comunicazione dei dati e documenti richiesti o in caso di ostacolo alle attività di vigilanza OAM, le quali possono andare dal richiamo scritto, all’inibizione dalla continuazione dell’attività (di offerta di credito accessorio) per un periodo non superiore a 3 mesi, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 30.000,00 (con comunicazione della sanzione all’Istituto di credito convenzionato).
Ofelia Consulting S.r.l., in partnership con Simply Cards S.L., si è attivata per poter offrire ai Merchant e agli Istituti di credito una piattaforma dedicata alla registrazione, al controllo e alla formazione degli addetti al fine di prevenire possibili violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari e supportarli nelle operazioni di registrazione e comunicazione dei dati, sollevandoli dagli oneri operativi e dai rischi di non-compliance derivanti dagli obblighi imposti dalla nuova normativa.
Per informazioni e contatti:
info point: 02 80898801
Website: www.simplycardshub.it