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Diminuiscono gli obblighi per gli intermediari assicurativi. Il TAR del Lazio con sentenza 26/6/2021 resa nel procedimento r.g. 08639/20 annulla alcune modifiche al reg. 40/2018 introdotte con il provv. 97 del 2020 elimina alcuni obblighi per gli intermediari tra cui: l’obbligo di comunicazione alle imprese degli accordi di collaborazione orizzontale tra intermediari; l’obbligo di pubblicazione tramite sito internet e/o affissione nei locali dell’intermediario dell’elenco recante la denominazione delle imprese con le quali l’intermediario ha rapporti; l’obbligo di consegna della dichiarazione di coerenza.
La controversia, instaurata dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione S.N.A, vede l’ impugnazione avanti al Tar Lazio del provvedimento Ivass n. 97/2020 sotto i seguenti profili:
1) Art. 4 comma 12 lett. b) – modificativo dell’art. 42 del Regolamento 40/2018;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. La sottoscrizione dell’accordo di
cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di
assicurazione mandanti interessate.”
2) art. 4 comma 18 numero 2 lett. a) – modificativo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018;
2. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di
apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per
la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione
nei propri locali:
a) l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le
quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione
orizzontale o di lettere di incarico;
3) art. 4 comma 20 – modificativo dell’art. 58, del Regolamento IVASS n. 40/2018 nella parte in cui ivi inserisce il comma 4 bis;
a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Qualora i distributori ritengano
che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o
dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale
circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.”;
Le prime due disposizioni prevedono, a carico degli intermediari, nuovi obblighi di comunicazione o pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali, mentre la terza, istituisce, a carico dei medesimi, l’obbligo, prima della stipula del contratto, di consegnare all’assicurato, una dichiarazione di coerenza del prodotto con le esigenze dello stesso.
La possibilità di stipulare accordi di collaborazione orizzontale per gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b) e d) dell’art. 109 del decreto legislativo 209/2005 è stata introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012. Tale norma riservava altresì compiti e finalità dell’intervento regolatorio Ivass in materia, sostanzialmente limitato all’esercizio di poteri di vigilanza sulla corretta applicazione della disposizione e all’adozione di previsioni volte a garantire un’adeguata informativa al consumatore.
Sul punto le doglianze del Sindacato ricorrente riguardano in primo luogo la mancata previsione nella procedura di consultazione delle modifiche relative agli obblighi di comunicazione relativi ai punti impugnati. Inoltre, secondo il sindacato, tali obblighi non troverebbero fonte nella formazione primaria ( D.Lgs 179/2012). Peraltro la tutela del diritto all’informativa dei Clienti, già sarebbe efficacemente garantita dal n. 3 dell’art. 56 del regolamento, che impone all’intermediario di consegnare al contraente, prima della stipulazione del contratto, un apposito modello n. 4 nel quale devono essere indicati tutti gli elementi relativi alla compiuta individuazione dell’intermediario stesso.
MOTIVI
Il Tar del Lazio, nella parte motiva della sentenza, non risultando controverso tra le parti che la previsione contenuta nell’art. 4, comma 12, lett. b, che ha modificato l’art. 42 del regolamento 40/2018 introducendo la previsione di obbligo di comunicazione degli accordi di collaborazione alle imprese di assicurazione mandanti, non era contenuta nello schema posto in pubblica consultazione, rileva l’esistenza della violazione precisando che il ricorso alla procedura di consultazione previsto dall’art. 191 “costituisce per il soggetto pubblico non una facoltà ma un vero e proprio obbligo, ex art. 97 Cost., connaturale ad una nuova e diversa visione del rapporto tra pubblica amministrazione ed amministrati, meno marcata dall’aspetto autoritativo del provvedere”, che oltre a “massimizzare l’acquisizione al procedimento di dati e di elementi utili ai fini dell’adozione della determinazione finale”, consentendo ai destinatari dell’atto di apportare osservazioni e deduzioni alla volontà amministrativa in corso di determinazione, vale a scongiurare “il venire ad esistenza di provvedimenti “a sorpresa”, per effetto dei quali il primo confronto critico in ordine alla portata dell’atto viene sottratto alla dialettica della sede propria amministrativa, per essere integralmente trasferito in ambito giudiziale, con il grave vulnus consistente nella deprivazione della più ampia interlocuzione, attinente anche ai profili di opportunità e di stretto merito tecnico od economico, che solo la fase procedimentale amministrativa è destinata ad assicurare” (Tar Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2010, n. 33031, che rileva come l’obbligo di consultazione degli interessati risulti confermato, e non attenuato, dall’entrata in vigore dell’art. 23 della l. 28 dicembre 2005, n. 262).
Quanto al nuovo testo dell’art. 58 del regolamento modificato dall’art. 4 comma 20 del Provvedimento Ivass 97/2020 che prevede la consegna, prima della sottoscrizione del contratto, di un foglio informativo che attesti la coerenza del prodotto assicurativo proposto con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato evidenzia che lo stesso articolo, in altri commi, già impone agli intermediari assicurativi di proporre ai clienti contratti assicurativi coerenti con le loro esigenze, obbligo che non risulta utilmente rafforzato dal rilascio di un documento che ribadisce l’esistenza dell’obbligo di legge.
Diminuiscono quindi gli obblighi per gli intermediari assicurativi, ad opera del TAR del Lazio, che appesantivano l’esercizio dell’attività. Cade quindi l’obbligo di comunicazione alle imprese degli accordi di collaborazione orizzontale tra intermediari, l’obbligo di pubblicazione tramite sito internet e/o affissione nei locali dell’elenco con la denominazione delle imprese con le quali l’intermediario ha rapporti e l’obbligo di consegna della dichiarazione di coerenza.
Resta, per ogni singola polizza, l’obbligo di consegnare al contraente l’allegato 4 e di riportare nello stesso i rapporti di collaborazione ai sensi di quanto disposto nelle schema pubblicato in allegato al provvedimento 40/18.
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