RICHIEDI INFORMAZIONI
Remote onboarding e misure semplificate di adeguata verifica

Remote onboarding e misure semplificate di adeguata verifica. Nell’ultimo trimestre 2022 le disposizioni normative in materia di #antiriciclaggio si sono arricchite con la pubblicazione, da parte dell’#EBA, degli “Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849” (la “AMLD”), orientamenti che si inscrivono nell’ambito del significativo ampliamento delle competenze normative demandate all’EBA ai sensi del Regolamento (UE) 1093/2010 e che sono entrati in vigore lo scorso 2 ottobre (le “Remote Onboarding Guidelines”). Nell’enunciare le misure che gli enti finanziari sono chiamati ad assumere al momento di adottare o rivedere soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di adeguata verifica (art. 13, par. 1, lett. a), b) e c) della AMLD) suscita interesse la previsione secondo la quale le policy e le procedure interne debbono includere “i controlli in essere per assicurare che la prima operazione con un nuovo cliente sia eseguita solo dopo l’applicazione di tutte le misure di adeguata verifica iniziale della clientela”. La formulazione della linea guida, non accompagnata da deroghe o limitazioni, merita qualche breve riflessione alla luce del quadro normativo nel quale le Remote Onboarding Guidelines si collocano, avendo in mente i possibili impatti sui processi di remote onboarding sviluppati dagli operatori creditizi. In particolare, nei settori tradizionalmente considerati a contenuto rischio di riciclaggio (ad esempio, il settore del credito al consumo, quello dei prestiti finalizzati e, tra gli altri, il recente segmento del c.d. buy-now-pay-later) si sono diffuse soluzioni di onboarding digitale ove una parte non irrilevante del processo di identificazione della clientela è successivo alla stipulazione e all’esecuzione del contratto: ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ai controlli ulteriori sui dati identificativi dei clienti previsti dalla Sezione VIII delle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” adottate dalla Banca d’Italia in data 30 luglio 2019 (le “Disposizioni sull’Adeguata Verifica”), il cui adempimento prima dell’instaurazione del rapporto impedirebbe di soddisfare le esigenze finanziarie della clientela nei tempi assai ristretti imposti dalla natura del prodotto o servizio. Tali soluzioni tecnologiche trovano solido fondamento normativo nell’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, attuativo dell’art. 14, paragrafo 2, della AMLD, che consente agli operatori di posticipare alcuni processi di controllo a un momento successivo all’instaurazione del rapporto, beninteso nei casi di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.