RICHIEDI INFORMAZIONI
dipendenti e collaboratori di MC e AAF – assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale

In  data 26 ottobre 2023 l’OAM ha pubblicato la Comunicazione n. 35/23, contenente “chiarimenti in merito alla verifica dei dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi in ordine all’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale”, la quale prevede che le società iscritte hanno l’obbligo, entro 60 giorni dall’instaurazione del rapporto di dipendenza/collaborazione, di verificare il pregresso assolvimento dell’onere di aggiornamento professionale per l’ultimo biennio utile.

In caso di accertato inadempimento per l’ultimo biennio utile (si ricorda che l’aggiornamento professionale è svolto con cadenza biennale decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’instaurazione del rapporto di dipendenza/collaborazione), il dipendente/collaboratore è tenuto a svolgere l’aggiornamento professionale relativo al biennio precedente nel termine di ulteriori sessanta giorni dall’accertamento. Diversamente, i dipendenti/collaboratori sono tenuti a sostenere nuovamente la prova valutativa in caso di inadempimento, anche parziale, del predetto obbligo protrattosi per due bienni consecutivi.

L’eventuale accertamento di tale inadempimento può comportare l’avvio di una procedura sanzionatoria verso la società per mancato controllo sui propri dipendenti/collaboratori nonché la cancellazione del nominativo del dipendente/collaboratore dall’elenco comunicato dall’iscritta, per perdita di efficacia della prova.

Per facilitare la comprensione delle soluzioni avanzate, si riporta, in allegato, la tabella, validata dallo stesso Organismo, che chiarisce i casi nei quali è possibile recuperare i corsi in caso di mancato aggiornamento professionale, e quelli nei quali è, invece, necessario sostenere nuovamente la prova valutativa.

Tabella recupero formazione OAM

Comunicazione_interpretativa_35_23_AAF_MC (1)