Torniamo sul tema dei prodotti abbinati al finanziamento di cui al nostro precedente post del 3 giugno per evidenziare una recente sentenza del Tribunale di Tivoli che ha considerato nulle ai sensi dell’art. 125bis, 6 comma del TUB le clausole del contratto di credito al consumo relative a costi (nella specie assicurativi) non inclusi in modo corretto nel TAEG.
Il 6 comma dll’art. 125bis del TUB prevede che siano nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non siano stati inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta ai sensi dall’articolo 124 TUB. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e il TAEG viene rapportato al tasso nominale minimo dei BOT .
Nella fattispecie oggetto della valutazione del Giudice di Tivoli, la Finanziaria non aveva inserito nel conteggio del TAEG il premio assicurativo relativo ad una polizza sottoscritta contestualmente sul presupposto del carattere facoltativo della polizza stessa.
Il Giudice ha invece ritenuto che la polizza assicurativa non poteva essere considerata facoltativa in quanto stipulata contestualmente al finanziamento e con durata coincidente e pertanto evidentemente prestata a copertura del rischio connesso al finanziamento stesso.
Il costo del premio andava pertanto calcolato ai fini della determinazione del TAEG e la sua mancata inclusione determina la nullità della clausola e l’applicazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT.
Estratto sentenza 17 giugno 2020 Tribunale Tivoli
Ed invero,come correttamente rilevato dal CTU, il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento è pari all’ 11,10%, quindi, superiore a quello indicato nel contratto e pari al 9,40%. In particolare dalla perizia svolta è emerso come l’opposta non abbia contemplato nel calcolo del TAEG il premio assicurativo,sull’assunto del carattere formalmente facoltativo della polizza sottoscritta dal cliente (ed invero qualificata come “facoltativa” -art. 25 del contratto di finanziamento- ).
Diversamente da come ritenuto dall’opponete,tuttavia,tale costo va incluso nel calcolo del Taeg.
A tal proposito giova rammentare come questo Tribunale concordi con l’orientamento arbitrale secondo cui “e polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall’intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell’Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall’art. 117 del TUB…………..
Nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l’assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato.” (ex multis ABF Milano – Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo).
Il principio d’altra parte è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte, seppure con riferimento alla nozione contigua del TEG (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298 Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 01/02/2018) 16/04/2018, n. 9298), ma con argomentazioni estensibili al TAEG.
Nel caso in esame è emerso come:
- la polizza assicurativa per la quale è previsto il pagamento del premio ha una funzione di copertura del credito (clausola 25 del contratto di finanziamento);
- La polizza assicurativa è contestuale al contratto di finanziamento e vi è una connessione genetica e funzionale tra i due contratti. In particolare il premio assicurativo, come esplicitato nel contratto, è stato rapportato alla sua durata (84 mesi) ai fini della determinazione della quota (Euro 18,20) da includere nella rata mensile;
- Il premio è parametrato alla rata mensile nella misura del 4,90%;
- Prevede un capitale o un indennizzo, dovuti in caso di avvera mento del rischio oggetto di copertura, parametrati al debito residuo.
Ne discende come, nonostante la formale qualificazione dell’assicurazione come facoltativa, essa debba essere intesa come imposta dal creditore ,poiché intesa ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito (ai sensi della lettera d summenzionata).