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COMPATIBILITA’ TRA L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIATORE CREDITIZIO E AGENTE IMMOBILIARE

Comunicazione OAM n. 32/2023

 

La recente modifica normativa di cui all’art. 28 della Legge n. 118/2022 ha previsto un’integrazione dell’art. 17, comma 4-quater del D.lgs. 141/2010, secondo cui “l’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività […] di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo“.

Secondo tale disposizione, l’attività del mediatore creditizio può essere svolta contestualmente all’attività di agenzia immobiliare, sia direttamente da parte della società iscritta in OAM sia da quest’ultima per il tramite dei propri collaboratori che agiscono in nome e per conto della medesima, ai sensi dell’art. 128-novies del D.Lgs. n. 385/93 (TUB).

Resta ferma, ricorda l’OAM, l’incompatibilità tra l’attività di Agente in attività finanziaria e quella di agente immobiliare.

Con riferimento alla compatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia e di agenzia immobiliare   con la Comunicazione n. 32/23 l’OAM -Organismo degli Agenti finanziari e dei Mediatori creditizi stabilisce che le società di mediazione creditizia che svolgono l’attività di agenzia immobiliare , sia direttamente sia tramite i propri collaboratori, dovranno dotarsi, a tutela dei consumatori, di un’apposita procedura di monitoraggio e di controlli nei confronti delle reti distributive.

(ALLEGATO: Comunicazione_n_32_23)

Comunicazione_n_32_23