L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha emanato la Circolare n. 73/26 (deliberata il 29 ottobre 2026), in attuazione del quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 212/2025 di recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II) e dell’art. 12-bis del D.Lgs. 141/2010.
Il provvedimento definisce i requisiti di competenza e gli obblighi formativi per il personale dei merchant che offrono ai consumatori finanziamenti convenzionati o dilazioni di pagamento.
- Ambito Soggettivo e Destinatari
La disciplina si rivolge alle imprese fornitrici di beni e servizi (diverse da microimprese e PMI ex raccomandazione 2003/361/CE) registrate o in corso di registrazione nel Registro Merchant OAM:
- Merchant Intermediari: operatori convenzionati con banche/intermediari finanziari che propongono o concludono finanziamenti per l’acquisto di beni o servizi offerti.
- Merchant Creditori: operatori che concedono direttamente alla clientela credito a titolo accessorio nella sola forma di dilazione di pagamento a titolo gratuito (salve limitate spese per ritardi).
Personale interessato: tutti i dipendenti e collaboratori adibiti alle attività di intermediazione del credito o di concessione della dilazione di pagamento alla clientela.
- Struttura degli Obblighi Formativi
| Tipologia | Durata Minima | Tempistica / Decorrenza | Note Operative |
| Formazione Iniziale | 12 ore | Preventiva rispetto all’adibizione del collaboratore/dipendente all’attività creditizia o di dilazione. | Obbligatoria per poter operare. Se l’aggiornamento viene omesso per 3 anni consecutivi, il corso iniziale va ripetuto integralmente. |
| Aggiornamento Professionale | 6 ore annuali | Ciascun anno solare, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al completamento della formazione iniziale. | Per chi svolge sia intermediazione sia dilazione diretta, un unico corso congiunto assolve entrambi gli obblighi. |
- Modalità di Erogazione e Requisiti Tecnici
I corsi possono essere svolti in presenza o a distanza con modalità ritenute equivalenti:
- Videoconferenza sincrona: con interazione in tempo reale tra docente e discenti e tracciamento continuo delle presenze.
- E-learning asincrono: tramite piattaforme LMS conformi a standard di tracciamento (es. SCORM). Le piattaforme devono prevedere:
- Inibizione dell’avanzamento rapido e tempo minimo di fruizione per modulo.
- Verifiche di effettiva presenza del discente.
- Test interattivi intermedi a completamento obbligatorio per sbloccare i moduli successivi.
Soggetti Erogatori Abilitati: Banche e intermediari finanziari mandanti, associazioni di categoria o enti formatori accreditati ai sensi della Circolare OAM n. 71/26.
- Aree Tematiche del Programma Didattico
I percorsi formativi devono articolarsi sulle materie previste dalle Tabelle A e B allegate alla circolare:
- Quadro Normativo e Vigilanza: disciplina dei fornitori di beni e servizi operanti come intermediari del credito o creditori accessori, requisiti operativi e controlli OAM.
- Finanziamenti e Soluzioni di Pagamento: contratti di finanziamento e strumenti di Buy Now Pay Later (BNPL).
- Tutela del Consumatore e Compliance: trasparenza contrattuale, prevenzione del sovraindebitamento, valutazione della sostenibilità del credito e presidi antiriciclaggio.
- Deontologia Professionale: regole di condotta, correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela.
- Certificazione e Gestione Documentale
- Al superamento del corso viene emesso un attestato digitale non modificabile, munito di firma digitale del legale rappresentante dell’ente formatore.
- L’attestato deve specificare: ente erogatore, data di inizio e fine, monte ore, anno di competenza, materie trattate, nominativo e qualifica del docente, dati anagrafici del dipendente/collaboratore.
- Obbligo di conservazione: copia dell’attestato deve essere conservata dall’azienda e rilasciata al lavoratore. Gli attestati devono essere esibiti tempestivamente in caso di verifiche ispettive o richieste documentali da parte dell’OAM.
- Quadro Sanzionatorio
Il mancato adempimento degli obblighi formativi, l’omessa o tardiva trasmissione documentale o l’ostacolo ai controlli dell’Organismo comportano l’applicazione delle sanzioni ex art. 12-bis, comma 7, D.Lgs. 141/2010:
- Sospensione dell’attività da 10 giorni a 3 mesi.
- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 fino al 10% del fatturato aziendale.
- Notifica dell’infrazione: la sanzione irrogata viene formalmente comunicata dall’OAM a banche e intermediari finanziari partner con cui il merchant ha stipulato accordi o convenzioni.
- Scadenza per l’Adeguamento
31 marzo 2027. Entro tale data tutto il personale adibito a tali mansioni dovrà aver regolarizzato la propria posizione formativa.