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Circolare OAM n. 73/26: disposizioni concernenti la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni e prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio

L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha emanato la Circolare n. 73/26 (deliberata il 29 ottobre 2026), in attuazione del quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 212/2025 di recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II) e dell’art. 12-bis del D.Lgs. 141/2010.

Il provvedimento definisce i requisiti di competenza e gli obblighi formativi per il personale dei merchant che offrono ai consumatori finanziamenti convenzionati o dilazioni di pagamento.

  1. Ambito Soggettivo e Destinatari

La disciplina si rivolge alle imprese fornitrici di beni e servizi (diverse da microimprese e PMI ex raccomandazione 2003/361/CE) registrate o in corso di registrazione nel Registro Merchant OAM:

  • Merchant Intermediari: operatori convenzionati con banche/intermediari finanziari che propongono o concludono finanziamenti per l’acquisto di beni o servizi offerti.
  • Merchant Creditori: operatori che concedono direttamente alla clientela credito a titolo accessorio nella sola forma di dilazione di pagamento a titolo gratuito (salve limitate spese per ritardi).

Personale interessato: tutti i dipendenti e collaboratori adibiti alle attività di intermediazione del credito o di concessione della dilazione di pagamento alla clientela.

  1. Struttura degli Obblighi Formativi
Tipologia Durata Minima Tempistica / Decorrenza Note Operative
Formazione Iniziale 12 ore Preventiva rispetto all’adibizione del collaboratore/dipendente all’attività creditizia o di dilazione. Obbligatoria per poter operare. Se l’aggiornamento viene omesso per 3 anni consecutivi, il corso iniziale va ripetuto integralmente.
Aggiornamento Professionale 6 ore annuali Ciascun anno solare, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al completamento della formazione iniziale. Per chi svolge sia intermediazione sia dilazione diretta, un unico corso congiunto assolve entrambi gli obblighi.

 

  1. Modalità di Erogazione e Requisiti Tecnici

I corsi possono essere svolti in presenza o a distanza con modalità ritenute equivalenti:

  • Videoconferenza sincrona: con interazione in tempo reale tra docente e discenti e tracciamento continuo delle presenze.
  • E-learning asincrono: tramite piattaforme LMS conformi a standard di tracciamento (es. SCORM). Le piattaforme devono prevedere:
    • Inibizione dell’avanzamento rapido e tempo minimo di fruizione per modulo.
    • Verifiche  di effettiva presenza del discente.
    • Test interattivi intermedi a completamento obbligatorio per sbloccare i moduli successivi.

Soggetti Erogatori Abilitati: Banche e intermediari finanziari mandanti, associazioni di categoria o enti formatori accreditati ai sensi della Circolare OAM n. 71/26.

  1. Aree Tematiche del Programma Didattico

I percorsi formativi devono articolarsi sulle materie previste dalle Tabelle A e B allegate alla circolare:

  1. Quadro Normativo e Vigilanza: disciplina dei fornitori di beni e servizi operanti come intermediari del credito o creditori accessori, requisiti operativi e controlli OAM.
  2. Finanziamenti e Soluzioni di Pagamento: contratti di finanziamento e strumenti di Buy Now Pay Later (BNPL).
  3. Tutela del Consumatore e Compliance: trasparenza contrattuale, prevenzione del sovraindebitamento, valutazione della sostenibilità del credito e presidi antiriciclaggio.
  4. Deontologia Professionale: regole di condotta, correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela.
  1. Certificazione e Gestione Documentale
  • Al superamento del corso viene emesso un attestato digitale non modificabile, munito di firma digitale del legale rappresentante dell’ente formatore.
  • L’attestato deve specificare: ente erogatore, data di inizio e fine, monte ore, anno di competenza, materie trattate, nominativo e qualifica del docente, dati anagrafici del dipendente/collaboratore.
  • Obbligo di conservazione: copia dell’attestato deve essere conservata dall’azienda e rilasciata al lavoratore. Gli attestati devono essere esibiti tempestivamente in caso di verifiche ispettive o richieste documentali da parte dell’OAM.
  1. Quadro Sanzionatorio

Il mancato adempimento degli obblighi formativi, l’omessa o tardiva trasmissione documentale o l’ostacolo ai controlli dell’Organismo comportano l’applicazione delle sanzioni ex art. 12-bis, comma 7, D.Lgs. 141/2010:

  • Sospensione dell’attività da 10 giorni a 3 mesi.
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 fino al 10% del fatturato aziendale.
  • Notifica dell’infrazione: la sanzione irrogata viene formalmente comunicata dall’OAM a banche e intermediari finanziari partner con cui il merchant ha stipulato accordi o convenzioni.
  1. Scadenza per l’Adeguamento

         31 marzo 2027. Entro tale data tutto il personale adibito a tali mansioni dovrà aver regolarizzato la propria posizione formativa.

 

Circolare_73_26_CdG 29.10.2026