In merito al tema oggetto della presente nota risulta pacifico ed attuale quanto asserito nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. n. 0034692 del 27/02/2013), secondo la quale il Collaboratore del Mediatore creditizio o dell’Agente in attività finanziaria – rispetto all’Agente di commercio – non è tenuto ad iscriversi al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore individuale in quanto già iscritto all’apposito elenco speciale tenuto dall’OAM (sussistendo invece l’obbligo di iscrizione al citato Registro delle Imprese in capo alla società di mediazione creditizia o di agenzia in attività finanziaria).
Non sussistono, ad oggi, interpretazioni o linee guida delle Autorità/Enti competenti contrarie rispetto a quanto asserito nella citata Nota del MiSE.
Il Collaboratore di Mediatore creditizio o di Agente in attività finanziaria ex art. 128-novies del D.lgs. n. 385/1993 (“TUB”) è colui che opera sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 del Codice Civile.
Il Collaboratore è, pertanto, equiparato alla figura dell’Agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a seguire la normativa di riferimento (fatte salve alcune eccezioni dovute alla tipicità del settore di riferimento).
Il Collaboratore di Mediatore creditizio può svolgere, contemporaneamente, ulteriori attività professionali rispetto a quella di mediazione creditizia, purché l’esercizio delle ulteriori attività svolte non risulti incompatibile con l’attività di mediazione creditizia né con le altre attività previste dalla vigente normativa.
Si fanno salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa relativa ad altri settori dell’ordinamento.
Ai fini fiscali e previdenziali, oltre all’apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività, il Collaboratore di Mediatore creditizio o di Agente in attività finanziaria è tenuto alla contribuzione sia nei confronti dell’INPS (Gestione separata) che dell’Enasarco.
Con riferimento a questo ultimo aspetto, l’obbligo di iscrizione all’Enasarco dei Collaboratori dei Mediatori creditizi è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Interpello n. 11 del 25 Marzo 2014), proprio in risposta ad un quesito della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) in merito al fatto se debbano essere iscritti all’Ente previdenziale.
La risposta, in sintesi, è di seguito riportata: “(…) Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter annoverare i Collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l’obbligo previdenziale in questione. Tale soluzione trova fondamento nella (…) modifica apportata dal D.lgs. n. 169/2012 al D.lgs. n. 141/2010, al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-octies in base al quale “ai fini del presente decreto legislativo per Collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”. Per espressa previsione di legge, pertanto, i Collaboratori in questione sono soggetti all’iscrizione Enasarco dovendo riferirsi, la prima parte dell’art. 17, comma 4-octies, del D.lgs. n. 141/2010, alla tipologia dell’attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte dell’art. 17, comma 4-octies, riguarda l’esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario.”.
In conclusione, dopo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche il TAR del Lazio ha confermato l’obbligo di iscrizione all’Enasarco per i Collaboratori dei Mediatori creditizi, respingendo il ricorso avanzato dalla stessa Fiaip. Con la sentenza n. 2698 del 17/02/2015 il TAR ha affermato infatti i seguenti principi:
- “(…) Solo il mediatore creditizio svolge un’attività che rientra nella schema della mediazione, mentre i Collaboratori del mediatore svolgono un’attività di promozione finalizzata alla conclusione degli affari del mediatore creditizio stesso e, per tale ragione, sono legati a esso da un contratto di agenzia”;
- “La finalità del legislatore è quella di perseguire la tutela dei consumatori che entrano in contatto con gli intermediari finanziari per il tramite di queste figure (…); pertanto la legge ha previsto che i Collaboratori dei mediatori creditizi che entrano in contatto con il pubblico siano legati ai medesimi da un rapporto dotato di determinate caratteristiche di stabilità e di non occasionalità, e quindi da un rapporto di lavoro dipendente (art. 2094 c.c.) o da un rapporto di agenzia (art.1742 c.c.)” (cfr. art. 12, comma 2-bis, del D.lgs. n. 141/2010).