L’art. 35 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un’ampia platea di soggetti (cd. “soggetti obbligati“), costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari (tra i quali i Mediatori creditizi – MC), professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (elencati all’art. 3), di portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa“.
Per gli enti creditizi e finanziari trovano diretta applicazione i regolamenti comunitari in vigore (Regolamento UE n. 267/2012 per l’Iran e Regolamento UE n. 1509/2007 per la Corea del Nord) e il Provvedimento del 27 maggio 2009 della Banca d’Italia, che estendono l’obbligo segnaletico all’ulteriore ipotesi di sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.
Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni, oggettivi e soggettivi, a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. In una segnalazione di operazione sospetta gli elementi oggettivi si riferiscono a dati concreti e verificabili che indicano un’anomalia nell’attività di un cliente.
Questi elementi possono riguardare l’attività svolta dal cliente, l’entità, la frequenza e la natura delle operazioni, gli strumenti utilizzati, e altri aspetti che si discostano dal normale profilo finanziario ed economico del cliente.
Gli elementi oggettivi sono dati di fatto che possono essere osservati e verificati, e che, presi singolarmente o nel loro insieme, possono indicare un’operazione sospetta. Essi si contrappongono agli elementi soggettivi, che riguardano invece la valutazione dell’operazione da parte del soggetto obbligato e la sua percezione del rischio. Esempi di elementi oggettivi:
- attività svolta dal cliente:
Ad esempio, se un cliente che opera nel settore immobiliare inizia improvvisamente a effettuare operazioni di compravendita di beni di lusso non correlati alla sua attività principale, questo potrebbe essere un elemento oggettivo da considerare;
- entità delle operazioni:
Se un cliente effettua operazioni di importo elevato o insolitamente frequenti rispetto al suo solito livello di attività, questo può essere un elemento oggettivo rilevante;
- natura delle operazioni:
Se un cliente effettua operazioni che non sono tipiche del suo settore o che presentano caratteristiche insolite, come ad esempio pagamenti in contanti inusuali, potrebbe trattarsi di un elemento oggettivo di sospetto;
- strumenti utilizzati:
L’utilizzo di strumenti finanziari non comuni o di difficile tracciabilità può essere considerato un elemento oggettivo;
- rapporti con paesi a fiscalità privilegiata:
L’esistenza di rapporti bancari o commerciali con paesi con regimi fiscali preferenziali può essere un elemento oggettivo da considerare.
Gli elementi oggettivi sono fondamentali per la corretta valutazione di una SOS. Essi forniscono una base concreta per la segnalazione e aiutano a distinguere tra operazioni normali e operazioni che potrebbero essere collegate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo; la loro presenza, insieme agli elementi soggettivi e ad altre circostanze rilevanti, può giustificare l’invio di una segnalazione all’UIF.
Gli elementi soggettivi, invece, si riferiscono alle caratteristiche personali del cliente, della sua attività economica e del suo comportamento che, unitamente a elementi oggettivi, possono far scattare l’obbligo di segnalazione. Questi elementi, valutati nel contesto dell’operazione, possono indicare un potenziale rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; sono, quindi, informazioni che riguardano il cliente e la sua situazione, come:
- caratteristiche personali: età, professione, residenza, provenienza geografica, etc.,
- capacità economica: reddito dichiarato, patrimonio, situazione finanziaria complessiva,
- attività economica: tipo di attività, settore di riferimento, dimensioni dell’azienda, etc.,
- comportamento: frequenza e tipologia di operazioni, rapporti con paesi a fiscalità privilegiata, prelievi in contanti, etc..
I soggetti obbligati devono valutare sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi per determinare se un’operazione è sospetta e quindi da segnalare.
Esempio: un cliente che preleva ingenti somme di denaro in contanti, proveniente da un paese con fiscalità agevolata, e che dichiara un reddito basso, potrebbe presentare elementi soggettivi che, insieme a elementi oggettivi (l’importo elevato del prelievo), renderebbero l’operazione sospetta.
Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, il decreto prevede alcuni strumenti operativi, quali gli Indicatori di anomalia, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, comma 7, lett. b) e gli Schemi e modelli rappresentativi di comportamenti anomali, sempre emanati e aggiornati dalla UIF, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 6, comma 4, lett. e).
Gli Indicatori di anomalia e gli Schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal D.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Ancorché rivestano un ruolo importante per l’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.
Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l’esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.
Modelli e schemi di comportamenti anomali (art. 6, comma 7, lett. b)
Integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla UIF. I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.
Indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e)
Consistono in una elencazione a carattere esemplificativo e non esaustivo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.
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Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo (art. 35, comma 1), ove possibile prima di eseguire l’operazione (art. 35, comma 2). Le modalità di segnalazione per gli intermediari bancari e finanziari, gli agenti, le società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e gli altri operatori finanziari sono descritte all’art. 36.
La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it) previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le modalità indicate nella sezione “Modalità di accesso al portale Infostat-Uif” (https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html) del sito.
Le segnalazioni di operazioni sospette poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 35, comma 4).
Il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette è definito dalla UIF (art. 6, comma 4, lett. d) con proprie Istruzioni.
La UIF svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell’analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria (art. 6, comma 7, lett. a).
La UIF effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (art. 40, comma 1, lett. a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti, delle risultanze della propria attività ispettiva, nonché delle informazioni contenute in archivi propri o comunicate da altri organi e Autorità.
A tali fini la UIF può richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante, ad altri soggetti destinatari degli obblighi, alle Pubbliche amministrazioni e scambiare informazioni con omologhe autorità estere (FIU).
L’analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico-finanziario, volte a comprendere, sulla base dell’insieme degli elementi acquisiti, il contesto all’origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.
La UIF fornisce i risultati degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (art. 12, comma 5).
La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (art. 40, comma 1, lett. c); inoltre, trasmette senza indugio alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) le segnalazioni che presentano rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte (art. 40, comma 1, lett. d), mantenendo comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse, mediante procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi (art. 40, comma 1, lett. f).
La UIF comunica al segnalante gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla DIA e dal NSPV, mediante un flusso di ritorno (art. 41, comma 2) inviato, con cadenza periodica, a mezzo posta elettronica certificata.
L’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante. A tal fine:
- i soggetti obbligati e gli ordini professionali che ricevono le segnalazioni dai propri iscritti sono obbligati a adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione (art. 38, commi 1 e 2);
- la segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante (art. 36, comma 6 e art. 37 commi 2 e 3);
- gli Organi Investigativi sono tenuti ad omettere, nelle denunce eventualmente trasmesse all’Autorità Giudiziaria, l’identità delle persone fisiche e degli altri soggetti obbligati che hanno inviato la segnalazione (art. 38, comma 4);
- l’Autorità Giudiziaria può richiedere l’identità del segnalante solo con decreto motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede (art. 38, comma 3).
Le modalità di compilazione e di inoltro e il contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 4, lett. d) del d.lgs. 231/2007, e dai relativi allegati tecnici, pubblicati e aggiornati periodicamente sul sito internet della UIF.
Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:
- dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.
La compilazione e l’inoltro delle segnalazioni avviene tramite l’utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante caricamento (upload), sul medesimo portale, di file predisposti con applicativi proprietari, sviluppati in autonomia dai segnalanti, secondo gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del Provvedimento del 04/05/2011 della UIF.
Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello di controlli automatici, effettuati dai segnalanti, mediante gli strumenti di diagnostica disponibili sul portale, e dai sistemi informativi della UIF (in fase di acquisizione della segnalazione), volti ad assicurare l’integrità e la compatibilità delle informazioni fornite.
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Un’operazione potenzialmente sospetta può essere rilevata dal personale del MC direttamente o indirettamente coinvolto nelle operazioni poste in essere dai Clienti e, nell’ambito delle proprie attività di controllo di secondo livello, dalla stessa Funzione AML.
Un’operazione avente caratteristiche anomale o sospette può essere rilevata:
- quando l’operazione richiesta risulti palesemente incongrua rispetto alle informazioni raccolte, non risultando così ragionevolmente ricostruibile l’origine del patrimonio;
- nel corso del rapporto, nell’espletamento delle attività svolte ai fini dell’Adeguata Verifica e della determinazione del profilo di rischio, tanto da parte della Funzione AML quanto da parte dei Dipendenti e/o Collaboratori: a titolo esemplificativo la sopravvenuta conoscenza da parte del Collaboratore di eventi o circostanze (quali fatti penalmente rilevanti o aventi ad oggetto la violazione della normativa fiscale) riguardanti il Cliente alla luce dei quali un’operazione da quest’ultimo richiesta possa essere valutata come sospetta;
- nell’ambito del processo di gestione della richiesta della clientela, per la quale viene in rilievo l’attività di controllo di primo livello svolto dai seguenti soggetti/unità organizzative: Collaboratore, Funzione Back Office, eventuale ufficio assistenza Clienti. Particolare attenzione deve essere posta dalle unità operative e dai Collaboratori nell’attività di gestione del finanziamento richiesto rispetto ad eventuali comportamenti inconsueti alla stregua del normale modus operandi della clientela, ovvero non conformi alle regole previste dal MC nell’ambito dell’operatività consueta. L’operazione potenzialmente sospetta dovrà, comunque, essere segnalata anche quando il sistema gestionale del MC ne abbia rifiutato l’esecuzione in seguito all’applicazione degli eventuali controlli informatici previsti dal sistema stesso.
- nell’ambito dell’attività di controllo di secondo livello svolta dalla Funzione AML, se dall’analisi complessiva emerga il sospetto che le attività oggetto di richiesta di finanziamento possano avere origine illecita ovvero se le informazioni detenute sul Cliente che richiede l’operazione, comprensive di dati acquisiti attraverso l’attività di Adeguata Verifica, lasci margini di incertezza o profili di opacità in merito all’origine del patrimonio o alle motivazioni della richiesta.
Operativamente, la distribuzione dei prodotti e dei servizi offerti da un Mediatore creditizio avviene attraverso una rete di vendita formata da Collaboratori e/o dipendenti a contatto con il pubblico; per l’Adeguata Verifica del Cliente (AVC) operano mediante il relativo questionario (Q231 – SCHEDA AVC E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO) da utilizzare unitamente, o in alternativa, alla piattaforma dedicata, se in uso presso la società per la gestione dell’anagrafica e delle pratiche – CRM, per l’identificazione, la verifica dell’identità, la profilazione del rischio e la conservazione delle informazioni, quale supporto operativo anche in ambito antiriciclaggio.
Appare qui opportuno specificare il ruolo ricoperto dalle seguenti figure:
- Collaboratori e Dipendenti a contatto con il pubblico (nel seguito anche la “Rete di vendita”),
- Ufficio di Back Office e la relativa struttura operativa,
- Referente interno per i controlli di primo livello (se previsto),
- Il responsabile Antiriciclaggio (AML) e il responsabile per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS),
- Il referente interno (se la funzione AML è esternalizzata) per l’antiriciclaggio.
Il Collaboratore e/o il Dipendente a contatto con il pubblico:
- verifica l’identità del Cliente, dell’eventuale Esecutore e del Titolare Effettivo se trattasi di PG (compilazione Q231),
- ottiene le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto (compilazione Q231),
- ottiene le informazioni in merito alla struttura del bilancio dell’azienda, se trattasi di PG,
- trasmette tempestivamente al Back Office i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica,
- procede senza indugi con la comunicazione al Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette di situazioni anomale ritenute potenzialmente sospette.
L’Ufficio Back Office (la struttura operativa interna):
- gestisce coerentemente con i principi normativi, la stipula dei mandati con i Clienti,
- verifica la correttezza e completezza della documentazione acquisita in sede di stipula del mandato con il Cliente (controlli di primo livello),
- completa il procedimento di Adeguata Verifica assumendo informazioni sul Cliente attraverso fonti di informazione accessibili via web e/o attraverso piattaforme a ciò dedicate,
- verifica, sempre, per le persone giuridiche, la presenza e l’attualità della visura camerale (data non antecedente i 30 giorni dalla sottoscrizione del mandato da parte del Cliente).
Il referente interno per i controlli di primo livello:
- implementa e mantiene gli strumenti, le procedure ed i sistemi informatici utilizzati per gli adempimenti antiriciclaggio, anche su indicazione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio,
- assicura che l’architettura informatica del MC sia idonea alla corretta e tempestiva soddisfazione degli obblighi di controllo e di conservazione,
- supporta la Funzione Antiriciclaggio mediante esecuzione di controlli finalizzati alla verifica dell’affidabilità del sistema informatico utilizzato per i controlli e per la conservazione dei dati e dei documenti,
- monitora le eventuali attività conferite in outsourcing ai fini degli adempimenti in materia di antiriciclaggio,
- verifica la completezza dei dati e della documentazione acquisita in sede di Adeguata Verifica della clientela, dalla Rete di vendita,
- verifica nel sistema gestionale i dati anagrafici relativi alla posizione del Cliente e le informazioni sull’operazione richiesta,
- controlla e segnala alla Funzione Antiriciclaggio l’eventuale presenza di nominativi di Clienti nelle liste antiriciclaggio/antiterrorismo (UE, OFAC, ONU e PEP e notizie pregiudizievoli di stampa),
- archivia la documentazione contrattuale e di supporto all’Adeguata Verifica in formato elettronico, nonché l’eventuale documentazione utilizzata per i controlli dei dati e delle informazioni acquisite in fase di registrazione,
- evidenzia alla Funzione Antiriciclaggio le operazioni per le quali ritiene sia necessario un approfondimento e, comunque, i Clienti classificati con un livello di rischio medio e alto,
- procede tempestivamente con la comunicazione al RSOS delle situazioni ritenute potenzialmente sospette.
Le attività di supporto fornite dalla Funzione AML sono le seguenti:
- la Funzione AML, contattata dal Back Office nei casi di necessità, risponde sempre per iscritto (in riscontro alla e-mail ricevuta) allo specifico quesito posto; si evidenzia, comunque, che le verifiche di identificazione del soggetto rimangono di esclusiva competenza della Rete di vendita, in primis, e del Back Office successivamente, nell’ambito dei controlli di primo livello,
- la Funzione AML si pronuncia dell’avvenuta corretta identificazione del TE e/o sulla idoneità dei soggetti circa la sottoscrizione della documentazione, su richiesta del Back Office che manifesti dubbi su quanto proposto dalla Rete di vendita.
In virtù dell’approccio basato sul rischio (c.d. Risk Based Approach) l’intensità e l’estensione degli obblighi di Adeguata Verifica sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio associato al singolo Cliente, al tipo di rapporto, di operazione o di prodotto di cui trattasi.
In particolare, per la valutazione del rischio di riciclaggio, Il Mediatore osserva le istruzioni emanate a tal riguardo dalle Autorità di Vigilanza di settore, nonché i seguenti criteri generali:
- con riferimento al Cliente:
- natura giuridica nell’eventualità di una PG,
- prevalente attività svolta,
- comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’apertura del rapporto continuativo,
- area geografica di residenza o sede del Cliente o dell’Esecutore;
- con riferimento all’Operazione e/o al Rapporto Continuativo:
- tipologia dell’operazione e/o del rapporto continuativo posti in essere,
- modalità di svolgimento dell’operazione o del rapporto continuativo e caratteristiche degli strumenti utilizzati (per esempio interposizione di soggetti terzi, impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione),
- ammontare controvalore dell’operazione,
- frequenza e volume delle operazioni e durata del rapporto continuativo,
- ragionevolezza dell’operazione o del rapporto continuativo in rapporto all’attività svolta dal Cliente,
- area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.
Il Mediatore, con l’instaurazione di un rapporto continuativo, deve determinare il profilo di rischio da attribuire al Cliente, provvedendo alla profilazione del rischio di riciclaggio nei confronti dei nuovi Clienti, nonché, nei confronti dei Clienti già acquisiti qualora si renda necessario in considerazione di nuove informazioni acquisite e/o del mutato livello di rischio di riciclaggio associato al medesimo.
Il grado di rischio di riciclaggio del Cliente è determinato al momento dell’instaurazione del rapporto nonché successivamente in fase di aggiornamento per eventuali variazioni delle informazioni.
Una volta che il Q231 è stato debitamente compilato e sottoscritto da parte del Cliente, la Rete di vendita provvede a trasmetterlo al Back Office per i controlli di primo livello e per la successiva lavorazione. Sulla base delle informazioni acquisite dal Q231 e dalla documentazione richiesta per l’avvio della pratica si deve effettuare una valutazione e attribuire ad ogni Cliente un grado di rischio.
I profili di rischio definiti dal MC sono, nella maggior parte dei casi, i seguenti:
- Rischio basso,
- Rischio medio,
- Rischio alto.
Gli obblighi di Adeguata Verifica del Cliente sono modulati sulla base del grado di rischio ad esso attribuito e in particolare:
- gli obblighi semplificati di Adeguata Verifica si applicano a tutti i clienti che ricadono nella categoria “basso rischio di riciclaggio”;
- gli obblighi ordinari di Adeguata Verifica si applicano a tutti i clienti che ricadono nella categoria “medio rischio di riciclaggio”;
- gli obblighi rafforzati di Adeguata Verifica si applicano in tutti i casi in cui il Cliente rientri nella categoria “alto rischio” di riciclaggio.
Il Mediatore è tenuto ad applicare misure rafforzate di Adeguata Verifica in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e, quindi, nel caso di:
- rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono Paesi Terzi ad Alto Rischio di riciclaggio,
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario rispondente con sede in un paese terzo,
- rapporti continuativi o operazioni occasionali con Clienti e relativi Titolari Effettivi che rivestono la qualifica di PEP, salve le ipotesi in cui le già menzionate persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni,
- clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate,
- clienti segnalati alla UIF oppure oggetto di richieste dalle Autorità,
- ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo (ad esempio, favorendo l’anonimato),
- trust,
- società fiduciarie,
- Cliente Persona Fisica classificato ad alto rischio,
- Cliente diverso da Persona Fisica classificato ad alto rischio.
Le misure di Adeguata Verifica rafforzata consistono nell’acquisizione di maggiori informazioni sul Cliente e sull’eventuale TE, in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell’ambito dell’attività di controllo del rapporto continuativo.
Le misure possono consistere:
- nell’acquisizione di maggiori informazioni sul Cliente e sul TE, nello specifico: all’identità del Cliente e/o del TE o all’assetto proprietario e di controllo del Cliente. In tale ambito, è inclusa l’acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del Cliente e del TE o e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei loro confronti, anche attingendo a informazioni, pubblicamente accessibili, esterne al patrimonio aziendale. Rilevano, tra l’altro, eventuali informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il Cliente intrattiene stretti rapporti d’affari nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal Cliente e/o dal TE;
- in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto, al fine di comprenderne appieno natura e scopo;
- in una maggiore profondità delle analisi effettuate e maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni nell’ambito dell’attività di controllo del Rapporto Continuativo, al fine di rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del Cliente e per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio.
Se il Collaboratore non è in grado di ottenere i dati e le informazioni supplementari ovvero non riesca a verificare l’attendibilità degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il Cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero qualora, dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate, emerga la falsità o l’incoerenza delle informazioni fornite a distanza, la società non dà corso all’Operazione e/o non avvia il Rapporto Continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una Segnalazione di Operazione Sospetta.