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UIF Italia – Segnalazioni di operazioni sospette – SOS Nuovi indicatori di anomalia e codici per le segnalazioni

Dal primo gennaio 2024 i soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette sono tenuti ad applicare, nella valutazione, gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF (ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. e) con provvedimento del 12 maggio 2023.

Come precisa la Banca d’Italia gli indicatori consentono ai soggetti obbligati di orientarsi nella valutazione delle operazioni, ma non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Se da un lato, infatti, non è possibile definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dall’altro, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori, non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l’esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

Gli indicatori di anomalia consistono, pertanto, in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività, ovvero di comportamenti della clientela, da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Cogliamo l’occasione per rammentare che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 231/2007 i Mediatori Creditizi inviano la segnalazione direttamente1 alla UIF mentre gli Agenti in Attività Finanziaria adempiono all’obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto all’uopo delegato dell’Intermediario mandante o di riferimento.

Si rammenta altresì, ai soli Mediatori Creditizi, che il nominativo del Responsabile SOS deve essere comunicato alla UIF2 ai sensi della circolare della BI 26/3/2019  Parte III – Sez. II.

Si allega il Provvedimento del 12 maggio 2023 contenente i nuovi indicatori di anomalia, il Comunicato del 29 dicembre 2023 contenente i nuovi codici di segnalazione e il relativo Manuale Utente.

Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023

Codici di Segnalazione

manuale_SOS

[1] L’art. 35 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un’ampia platea di soggetti (cd. “soggetti obbligati“) – costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari – di portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa“. La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le modalità indicate nella sezione “Modalità di accesso al portale Infostat-Uif” del sito. Per aderire al sistema di segnalazione occorre che il Referente SOS (il soggetto responsabile della valutazione e della trasmissione delle segnalazioni alla UIF, ai sensi degli art. 36 co. 6 e 37 co. 3 del D.lgs. 231/2007) registri le proprie credenziali sul predetto portale Infostat-Uif (vedere nota 2). Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo (art. 35, comma 1, D.lgs. 231/2007), ove possibile prima di eseguire l’operazione (art. 35, comma 2, D.lgs. 231/2007). Le modalità di segnalazione per gli intermediari bancari e finanziari, gli agenti, le società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e gli altri operatori finanziari sono descritte all’art. 36, D.lgs. 231/2007.

 

2 Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF. L’iscrizione prevede una prima fase di auto-registrazione al portale e una seconda fase di richiesta di autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni mediante la compilazione e l’invio a mezzo posta elettronica certificata di un modulo di adesione, da corredare, in alcuni casi, di ulteriore documentazione, secondo quanto riportato nelle “Istruzioni per la compilazione del modulo“. L’avvenuta abilitazione del segnalante sarà notificata, a mezzo posta elettronica ordinaria, al referente SOS del segnalante.