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POLIZZE ABBINATE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E TAEG

Si condivide un contributo molto interessante concernente le polizze abbinate ai contratti di finanziamento e, in particolare, con l’intento di verificare – anche alla luce della giurisprudenza dell’#ArbitroBancarioFinanziario (ABF) – i criteri per distinguere quelle genuinamente “facoltative” da quelle presentate come tali ma in realtà necessarie per ottenere la concessione del credito.
Osservando l’operatività bancaria, è agevole constatare come alla erogazione di #mutui e/o #finanziamenti si accompagni spesso la sottoscrizione da parte del cliente di una o più polizze assicurative. Talvolta ciò avviene perché così dispone la legge (ad es. per il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), altre volte è lo stesso cliente a trarre dalla concessione del prestito l’occasione per richiedere una polizza (approfittando del fatto che la banca erogante sia autorizzata a distribuire anche prodotti assicurativi), è vero, tuttavia, che molto più di frequente l’impulso alla contestuale stipulazione di un #contrattoassicurativo proviene proprio dal soggetto finanziatore. In questo ultimo caso la sottoscrizione anche della polizza potrà atteggiarsi come una variabile del tutto autonoma e indipendente rispetto alla concessione del finanziamento, oppure costituire un elemento condizionante il #prestito sotto il profilo dell’”an” o del “quomodo”: in tale ipotesi ricorrono gli estremi della offerta di un prodotto assicurativo abbinato a un contratto di finanziamento.
La distribuzione incrociata di prodotti bancari e assicurativi ha suscitato nel recente passato non poche perplessità, in ragione della attitudine della stessa a dare origine a condotte opportunistiche in grado di integrare pratiche commerciali scorrette, in particolare quando una cospicua parte del costo della polizza sia retrocessa all’#intermediario che, giovandosi del duplice ruolo di mutuante ed intermediario, carica i mutuatari-consumatori di costi che non riflettono quelli altrimenti determinati da una corretta dinamica concorrenziale.
Preme però rilevare che, al di là di tale aspetto, una strategia commerciale di cross-selling si presta ad assumere rilievo anche sotto il profilo della corretta determinazione del c.d. “TAEG”: ovvero di quell’indicatore sintetico del costo totale del credito da inserire nel corpo del contratto allorché si tratti di credito al consumo (art. 125-bis del TUB) ovvero nel Prospetto informativo europeo standardizzato (art. 120-novies del TUB) nel caso di credito immobiliare ai consumatori.
Per affrondire gli aspetti della questione, anche in termini di «costo totale del credito» e quale tipologia di costi il medesimo includa, si rimanda al link dell’articolo pubblicato.
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